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Chi è il responsabile del primo intervento in caso di incendio?

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Chi è il responsabile del primo intervento in caso di incendio?

La Corte di Cassazione Penale si è espressa con sentenza n. 22334 del 6 giugno 2011 sulla responsabilità nell’attuazione del piano di emergenza in merito all’incendio che si è verificato in un hotel, causando la morte di un uomo che aveva cercato di uscire dalla sua stanza passando per il balcone e calandosi giù con le lenzuola annodate.

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I soggetti ricorrenti alla suprema corte erano stati tutti condannati per non aver garantito la presenza sul posto di addetti alla gestione dell’emergenza.

L’incendio si era sviluppato nella stanza di due ragazze che avevano svuotato il posacenere con i mozziconi delle sigarette ancora accesi nel cestino dei rifiuti. Il fuoco aveva assunto dimensioni considerevoli perché alimentato dalle correnti d’aria provenienti dal corridoio: le ragazze infatti per scappare avevano lasciato la porta della stanza aperta.

La Corte di Cassazione ha rinviato alla Corte di appello di Roma l’amministratore di fatto della società proprietaria dell’albergo e ha confermato le sentenze per la direttrice dell’albergo e capo della squadra di emergenza e l’amministratrice e legale rappresentate della società proprietaria dell’albergo, perché sebbene il piano di emergenza fosse conforme alle disposizioni di legge, quando si è verificato l’incendio non erano in servizio i componenti della squadra di emergenza. Sul posto quella sera erano presenti solo il portiere ed un facchino che non erano adeguatamente formati a gestire l’emergenza.

Nel dettaglio la direttrice dell’albergo, in quanto capo e responsabile del coordinamento della squadra di emergenza aziendale, avrebbe dovuto garantire la vigilanza antincendio predisponendo turni diurni e notturni di personale addetto alla gestione dell’emergenza.

L’amministratrice e rappresentante legale della società proprietaria dell’hotel ha omesso l’attuazione delle misure previste dal piano d’emergenza e non ha garantito la vigilanza antincendio mediante la predisposizione di turni di personale opportunamente addestrato a gestire le emergenze.

Fatta questa premessa va da sé che volendo individuare in un unico soggetto il responsabile del primo intervento in caso di incendio, l’attenzione cade sulla figura del datore di lavoro, il quale nell’interesse pubblico e dei lavoratori deve provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e alla designazione preventiva di personale incaricato di attuare le misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso, eccetera.

Il piano di emergenza prevede la designazione di diverse figure, ognuna delle quali con compiti ben precisi e che spaziano tra la pianificazione, progettazione e realizzazione degli ambienti di lavoro secondo le norme antincendio, l’organizzazione di strutture ed equipaggiamenti necessari alla gestione delle emergenze, l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio, tanto per citarne solo alcune.

L’adeguata formazione del personale è molto importante per la riuscita delle operazioni di gestione dell’emergenza. I contenuti dei corsi di formazione variano in base al livello di rischio dell’attività.

La classificazione del rischio di incendio nasce dalla valutazione di diversi criteri.  I luoghi in cui sono presenti sostanze infiammabili e l’evacuazione in caso di incendio è difficoltosa per l’affollamento degli ambienti o le difficoltà motorie dei presenti, sono considerati a rischio di incendio elevato.

I cantieri dove si impiegano sostanze infiammabili sono classificabili a rischio di incendio medio, tutti gli altri luoghi, quelli cioè dove non sussistono attività a rischio elevato o medio, per esclusione sono classificati a rischio basso.

L’attività di prevenzione incendi ha per scopo l’incolumità delle persone e dei lavoratori e la tutela dei beni e dell’ambiente. Per l’attuazione della prevenzione incendi bisogna adottare opportune misure di prevenzione e di contenimento, adeguabili nel tempo con l’aggiunta di dispositivi innovativi e tecnologici per la rilevazione precoce degli eventi, nell’ottica di limitare la propagazione delle fiamme e favorire il contenimento dell’incendio.

BOR ti fornisce un impianto di monitoraggio altamente tecnologico che risponde alle prescrizioni contenute nelle Linee Guida Regionali per la rilevazione precoce degli eventi in tempo reale e da remoto, per controllare gli accessi carrai e praticare l’identificazione controllata, mediante l’impiego di personale connesso in live da piattaforma tecnologica in grado di analizzare e valutare gli eventi e avviare i protocolli di emergenza concordati con il titolare dell’impianto per favorire le pratiche previste dal piano di emergenza.

Se desideri informazioni più dettagliate sull’innovativo servizio di portierato e guardiania virtuale che svolgiamo in Tele-presenza per i nostri clienti, contattaci e richiedi una consulenza gratuita.

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L’incendio si era sviluppato nella stanza di due ragazze che avevano svuotato il posacenere con i mozziconi delle sigarette ancora accesi nel cestino dei rifiuti. Il fuoco aveva assunto dimensioni considerevoli perché alimentato dalle correnti d’aria provenienti dal corridoio: le ragazze infatti per scappare avevano lasciato la porta della stanza aperta.

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L’adeguata formazione del personale è molto importante per la riuscita delle operazioni di gestione dell’emergenza. I contenuti dei corsi di formazione variano in base al livello di rischio dell’attività.

La classificazione del rischio di incendio nasce dalla valutazione di diversi criteri.  I luoghi in cui sono presenti sostanze infiammabili e l’evacuazione in caso di incendio è difficoltosa per l’affollamento degli ambienti o le difficoltà motorie dei presenti, sono considerati a rischio di incendio elevato.

I cantieri dove si impiegano sostanze infiammabili sono classificabili a rischio di incendio medio, tutti gli altri luoghi, quelli cioè dove non sussistono attività a rischio elevato o medio, per esclusione sono classificati a rischio basso.

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