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Violazione della privacy: Interferenze illecite nella vita privata

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Violazione della privacy: Interferenze illecite nella vita privata

In un precedente articolo abbiamo visto insieme come si fa ad installare una telecamera senza incorrere nel reato di Interferenze illecite nella vita privata. Fai click qui per approfondire l’argomento.

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È importante che l’occhio della telecamera non inquadri parti private non agilmente visibili a terzi.

Come è punito chi commette il reato di interferenze illecite nella vita privata

L’art. 615 bis del codice penale punisce, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la corresponsione di una somma a titolo di un risarcimento alla parte offesa, chi si procura indebitamente immagini o notizie attinenti la vita privata del vicino.

Una recente sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione ha generato diverse discussioni, perché ha prosciolto dall’accusa di interferenze illecite nella vita privata l’uomo che, dalla finestra della casa materna, ha fotografato e filmato le immagini di una donna che usciva nuda dalla doccia.

La sentenza trova fondamento nel principio secondo il quale la donna, non avendo messo le tende alla finestra, “non ha posto divieto” e ha tacitamente acconsentito alla ripresa.

La sentenza della Cassazione Penale n. 40577 del 30 ottobre 2008 impone che l’occhio della telecamera non inquadri parti private non agilmente visibili a terzi. Nella fattispecie dell’uomo accusato di aver violato la privacy della donna, la Cassazione denota la mancanza del requisito fondamentale affinché si realizzi il reato di interferenze illecite.

Nel momento in cui l’uomo, che si trovava nell’immobile di fronte a quello della donna, ha inquadrato “agilmente” la scena non ha compiuto violazione della privacy: siccome non c’erano ostacoli che rappresentassero divieti all’inquadratura, la donna ha autorizzato tacitamente il comportamento dell’uomo.

Quando si configura il reato di interferenze illecite nella vita privata

Il reato di interferenze illecite nella vita privata si realizza quando chi filma o scatta la foto viola deliberatamente il “divieto”. Il divieto può essere manifestato mediante l’applicazione di una comune schermatura, di solito si tratta di una tenda alla finestra.

Immagina di stare in casa seduto comodamente a guardare la TV. Dalla finestra alla tua destra noti che una persona sta rivolgendo l’obiettivo della sua apparecchiatura verso la tua direzione, puoi chiudere le tende e porre così il divieto di essere inquadrato oppure continui a goderti il tuo programma preferito in TV.

Se continui a guardare la TV senza chiudere le tende autorizzi tacitamente l’inquadratura e la ripresa di immagini attinenti la tua vita privata, e se farai ricorso contro la persona che si è procurato le immagini, la tua richiesta di risarcimento non sarà accolta, perché non accostando le tende hai tacitamente autorizzato il suo comportamento.

Ci sono tante fattispecie e altrettante sentenze emesse ad integrazione della norma e che hanno cercato di chiarire le disposizioni in materia di interferenze illecite nella vita privata e contemplare diverse situazioni configurabili nel reato.

Nel corso degli anni la violazione della privacy e della vita privata, per merito o demerito della diffusione delle tecnologie, ha assunto sempre più nuove sfumature, inducendo chi applica le leggi a formulare aggiustamenti e integrazioni per regolare tutte le casistiche presentate dalle parti offese.

In materia di videosorveglianza la tendenza è rivolta verso una maggiore flessibilità, per consentire l’installazione di impianti audiovisivi per motivi di sicurezza: è il caso dell’installazione delle telecamere private lungo il perimetro della proprietà, oggi ti basta esporre il cartello di avvertimento e non rischi di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata, continua a leggere >>

Se ti è stato utile questo articolo, aggiungi un commento, scrivi una recensione o condividilo con i tuoi contatti. Se invece desideri informazioni più dettagliate sull’innovativo servizio di portierato e guardiania virtuale che svolgiamo in Tele-presenza, contattaci e richiedi una consulenza gratuita.

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Una recente sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione ha generato diverse discussioni, perché ha prosciolto dall'accusa di interferenze illecite nella vita privata l’uomo che, dalla finestra della casa materna, ha fotografato e filmato le immagini di una donna che usciva nuda dalla doccia.

La sentenza trova fondamento nel principio secondo il quale la donna, non avendo messo le tende alla finestra, "non ha posto divieto" e ha tacitamente acconsentito alla ripresa.

La sentenza della Cassazione Penale n. 40577 del 30 ottobre 2008 impone che l’occhio della telecamera non inquadri parti private non agilmente visibili a terzi. Nella fattispecie dell’uomo accusato di aver violato la privacy della donna, la Cassazione denota la mancanza del requisito fondamentale affinché si realizzi il reato di interferenze illecite.

Nel momento in cui l’uomo, che si trovava nell’immobile di fronte a quello della donna, ha inquadrato “agilmente” la scena non ha compiuto violazione della privacy: siccome non c’erano ostacoli che rappresentassero divieti all’inquadratura, la donna ha autorizzato tacitamente il comportamento dell’uomo.

Quando si configura il reato di interferenze illecite nella vita privata

Il reato di interferenze illecite nella vita privata si realizza quando chi filma o scatta la foto viola deliberatamente il “divieto”. Il divieto può essere manifestato mediante l’applicazione di una comune schermatura, di solito si tratta di una tenda alla finestra.

Immagina di stare in casa seduto comodamente a guardare la TV. Dalla finestra alla tua destra noti che una persona sta rivolgendo l’obiettivo della sua apparecchiatura verso la tua direzione, puoi chiudere le tende e porre così il divieto di essere inquadrato oppure continui a goderti il tuo programma preferito in TV.

Se continui a guardare la TV senza chiudere le tende autorizzi tacitamente l’inquadratura e la ripresa di immagini attinenti la tua vita privata, e se farai ricorso contro la persona che si è procurato le immagini, la tua richiesta di risarcimento non sarà accolta, perché non accostando le tende hai tacitamente autorizzato il suo comportamento.

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Nel corso degli anni la violazione della privacy e della vita privata, per merito o demerito della diffusione delle tecnologie, ha assunto sempre più nuove sfumature, inducendo chi applica le leggi a formulare aggiustamenti e integrazioni per regolare tutte le casistiche presentate dalle parti offese.

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