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Legittima difesa: la Commissione Giustizia del Senato ascolta le vittime dei reati

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Vim vi repellere licet è quanto cita il brocardo latino che esprime il concetto di legittima difesa in virtù del quale è lecito respingere la violenza con la violenza.

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L’art. 52 del codice penale stabilisce che: non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

È consentito pertanto, difendersi con un’arma legalmente detenuta, a condizione che venga usata per allontanare l’intruso che ha violato il domicilio o il luogo di lavoro, con l’inganno o la violenza, mettendo in pericolo la vita, l’integrità fisica, la libertà personale e sessuale e non smette di compiere il reato, a condizione che il fatto avvenga nelle ore notturne.

In questi giorni sono all’esame della Commissione Giustizia del Senato gli emendamenti già approvati dalla Camera all’art. 52, in applicazione dell’art. 614 sulla violazione del domicilio, in virtù del quale, chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

All’ascolto della Commissione, presieduta dal Presidente Andrea Ostellari, le testimonianze delle vittime di reati. Nonostante le diverse forze politiche si trovino in disaccordo sul principio di proporzionalità con l’offesa, la percezione del pericolo e la discrezionalità del giudice, al Senato si lavora alla preparazione di un testo base del ddl da presentare entro settembre. L’obiettivo è addivenire alla versione definitiva entro ottobre, di una norma che mette al centro le vittime dei reati.

La controversia riguarda l’eliminazione del criterio di eccesso colposo di legittima difesa. Se è vero che è lecito respingere la violenza con altra violenza, è anche vero che la reazione deve essere proporzionata all’offesa. Tuttavia non è facile bilanciare la proporzione tra un reato di rapina e un eventuale omicidio.

Adgreditus non habet staderam in manu il brocardo latino esprime esattamente questo principio, per cui è difficile valutare la proporzionalità di un reato, tenendo conto della soggettività della percezione del pericolo, l’impatto emotivo che ha un reato su un soggetto che vede minacciare se stesso e la sua famiglia. L’aggredito non ha una bilancia in mano mentre subisce il reato. Le sue reazioni sono impulsive e dettate dallo stato d’animo in cui è caduto di fronte ad una minaccia reale di violenza a se stesso e ai suoi cari.

La questione impone un’attenta valutazione di tutti gli aspetti ad essa collegati. Se è vero che posso sparare a chi si introduce in casa contro la mia volontà e con violenza, è anche vero che non posso eccedere nell’azione di difesa, sparando all’intruso mentre si sta per allontanare…

È capitato che un contadino ha sparato con il suo fucile diversi colpi in direzione di alcuni operai che stavano aggiustando un tetto perché ha creduto che fossero dei ladri…

L’eccesso di difesa è indubbiamente un rischio strettamente collegato con l’emotività di chi detiene un’arma e si sente minacciato da un evento, e che spesso induce i giudici ad esprimersi con sentenze poco condivise dall’opinione pubblica e ad accordare addirittura il risarcimento danni ad intrusi che lamentano di aver riportato danni durante l’incursione presso il domicilio dell’aggredito.

Aspetti oggetto di discussione continua da parte dei politici chiamati a legiferare, che non possono essere sottovalutati, ma che comportano tempi lunghi, durante i quali continuano a verificarsi atti di violenza nei confronti del domicilio altrui, cui si reagisce con altra violenza, e nella maggior parte dei casi con notevoli danni alle persone e cose.

Non è meglio forse attrezzarsi di sistemi di videosorveglianza attiva?

È sicuramente meglio prevenire l’evento intrusivo piuttosto che reagire alla violenza con altra violenza.  Attrezzando il proprio domicilio di un sistema di videosorveglianza attiva, dotato di software di rilevazione e analisi, è possibile rilevare immediatamente la presenza di intrusi nell’area monitorata e attuare la dissuasione audio, costringendo i malintenzionati a scappare. Se si opta per un servizio di telepresenza è anche meglio, perché si affida ad una centrale operativa connessa H24 il compito di sorvegliare i propri valori mentre si dorme o si è impegnati in altre attività.

Prevenire l’evento intrusivo evita tutte le conseguenze giudiziarie legate ad un processo per eccesso di legittima difesa o per richiesta di risarcimento danni.

Se desideri sapere come attrezzare i tuoi spazi di un sistema di videosorveglianza attiva   non esitare, contattaci per una consulenza gratuita.

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È consentito pertanto, difendersi con un’arma legalmente detenuta, a condizione che venga usata per allontanare l’intruso che ha violato il domicilio o il luogo di lavoro, con l’inganno o la violenza, mettendo in pericolo la vita, l’integrità fisica, la libertà personale e sessuale e non smette di compiere il reato, a condizione che il fatto avvenga nelle ore notturne.

In questi giorni sono all’esame della Commissione Giustizia del Senato gli emendamenti già approvati dalla Camera all’art. 52, in applicazione dell’art. 614 sulla violazione del domicilio, in virtù del quale, chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

All’ascolto della Commissione, presieduta dal Presidente Andrea Ostellari, le testimonianze delle vittime di reati. Nonostante le diverse forze politiche si trovino in disaccordo sul principio di proporzionalità con l’offesa, la percezione del pericolo e la discrezionalità del giudice, al Senato si lavora alla preparazione di un testo base del ddl da presentare entro settembre. L’obiettivo è addivenire alla versione definitiva entro ottobre, di una norma che mette al centro le vittime dei reati.

La controversia riguarda l’eliminazione del criterio di eccesso colposo di legittima difesa. Se è vero che è lecito respingere la violenza con altra violenza, è anche vero che la reazione deve essere proporzionata all’offesa. Tuttavia non è facile bilanciare la proporzione tra un reato di rapina e un eventuale omicidio.

Adgreditus non habet staderam in manu il brocardo latino esprime esattamente questo principio, per cui è difficile valutare la proporzionalità di un reato, tenendo conto della soggettività della percezione del pericolo, l’impatto emotivo che ha un reato su un soggetto che vede minacciare se stesso e la sua famiglia. L’aggredito non ha una bilancia in mano mentre subisce il reato. Le sue reazioni sono impulsive e dettate dallo stato d’animo in cui è caduto di fronte ad una minaccia reale di violenza a se stesso e ai suoi cari.

La questione impone un’attenta valutazione di tutti gli aspetti ad essa collegati. Se è vero che posso sparare a chi si introduce in casa contro la mia volontà e con violenza, è anche vero che non posso eccedere nell’azione di difesa, sparando all’intruso mentre si sta per allontanare…

È capitato che un contadino ha sparato con il suo fucile diversi colpi in direzione di alcuni operai che stavano aggiustando un tetto perché ha creduto che fossero dei ladri…

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